Ciao a tutt*, sono Rossella, farmacista e (a breve) cosmetologa. Con piacere ed onore ho accettato l’invito di Edhra ed eccomi qui.
Da sempre appassionata del mondo della cosmesi, mi ha sempre affascinato molto tutto ciò che gira intorno al packaging e alla pubblicità.
Proprio per questo ho deciso di parlarvi dei claim (slogan che accompagna la campagna pubblicitaria di un brand), termine che deriva dalla traduzione del verbo, to claim, che vuol dire appunto dichiarare, rivendicare, che troviamo sulle confezioni dei nostri adorati cosmetici!
Oltre alle diciture obbligatorie quali:
- Nome o ragione sociale della persona responsabile
- Contenuto nominale
- Data di durata minima (PAO o scadenza)
- Modalità d’uso e precauzioni
- Numero di lotto di fabbricazione
- Paese di origine
- Funzione del prodotto
- Elenco degli ingredienti
i cosmetici vengono identificati con degli specifici claim che devono seguire il Regolamento (UE) 655/2013 (ALLEGATO I).
Cosa dice il regolamento?
1. Conformità alle norme
- Non sono ammesse le dichiarazioni che indicano che il prodotto è stato autorizzato o approvato da un’autorità competente all’interno dell’Unione.
- Una dichiarazione è considerata accettabile in base al modo in cui il prodotto cosmetico viene percepito dall’utilizzatore finale medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto dei fattori sociali, culturali e linguistici del mercato in questione.
- Non sono consentite le dichiarazioni che suscitano l’impressione che un prodotto abbia uno specifico beneficio, se tale beneficio consiste nel semplice rispetto dei requisiti minimi di legge
2. Veridicità
- Se si dichiara che un prodotto contiene uno specifico ingrediente, tale ingrediente deve essere effettivamente presente.
- Le dichiarazioni sugli ingredienti che fanno riferimento alle proprietà di uno specifico ingrediente non possono attribuire le stesse proprietà al prodotto finito se questo non le possiede.
- I messaggi commerciali non devono suscitare l’impressione che i pareri espressi siano dichiarazioni verificate, a meno che non siano sostenuti da prove verificabili.
3. Supporto probatorio
- Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici, sia esplicite che implicite, devono essere sostenute da prove adeguate e verificabili.
- Se come elementi di prova si utilizzano studi, questi devono essere pertinenti al prodotto e ai benefici attribuitigli, seguire metodologie ben concepite e applicate correttamente (valide, affidabili e riproducibili) e rispettare considerazioni di ordine etico.
- Una dichiarazione che estrapola (esplicitamente o implicitamente) le proprietà di un ingrediente attribuendole al prodotto finito deve essere corroborata da prove adeguate e verificabili, che dimostrino ad esempio la presenza dell’ingrediente a una concentrazione efficace.
- La valutazione dell’accettabilità di una dichiarazione si deve basare sul valore probante di tutti gli studi, i dati e le informazioni disponibili, a seconda della natura della dichiarazione e delle conoscenze generali prevalenti degli utilizzatori finali.
4. Onestà
- La presentazione delle prestazioni di un prodotto non deve andare al di là delle prove a sostegno disponibili.
- Le dichiarazioni non devono attribuire al prodotto in questione caratteristiche specifiche (cioè uniche) se prodotti simili possiedono le stesse caratteristiche.
- Se l’azione di un prodotto è legata a condizioni specifiche, come l’utilizzo in combinazione con altri prodotti, ciò va indicato chiaramente.
5. Correttezza
- Le dichiarazioni relative ai cosmetici devono essere obiettive e non denigrare i prodotti della concorrenza, né denigrare ingredienti legalmente utilizzati.
- Le dichiarazioni relative ai prodotti cosmetici non devono creare confusione con il prodotto di un concorrente.
6. Decisioni informate
- Le dichiarazioni devono essere chiare e comprensibili all’utilizzatore finale medio.
- Le dichiarazioni sono parte integrante dei prodotti e devono contenere informazioni che consentano all’utilizzatore finale medio di compiere una scelta informata.
- I messaggi commerciali devono tener conto della capacità di comprensione dei messaggi da parte del pubblico destinatario (popolazione degli Stati membri interessati o segmenti della popolazione, per esempio utilizzatori finali di età e sesso diversi). I messaggi commerciali devono essere chiari, precisi, pertinenti e comprensibili al pubblico destinatario.
Sicuramente vi avrò confusa tra le varie direttive del regolamento ma ci tenevo a dare, a voi consumatori, le armi per poter scegliere un brand, non solo dalla qualità dei prodotti, ma anche dall’etica del brand stesso. Scegliere una crema anziché un’altra, vuol dire appoggiare un’azienda X anziché un’azienda Y, ed io preferisco sempre acquistare un cosmetico alle cui spalle c’è la genuinità, la professionalità e la trasparenza!
Per qualsiasi dubbio a riguardo sarò felice di rispondervi qui dott.ssarossellafontana@gmail.com